La gestione delle nuove sostanze psicoattive non è soltanto un problema di identificazione chimica. È anche una questione di tempo. Tra la comparsa di una nuova molecola sul mercato, la sua identificazione analitica, la documentazione degli effetti tossicologici, la valutazione del rischio e l’eventuale introduzione di misure di controllo può aprirsi una finestra temporale nella quale una sostanza continua a circolare pur essendo ancora scarsamente conosciuta.
È precisamente questa tensione tra velocità del mercato e velocità delle istituzioni che collega due lavori pubblicati a cinque anni di distanza negli Annali dell’Istituto Superiore di Sanità.
Nel 2021, insieme a Silvia Graziano, Simona Zaami, Roberta Tittarelli, Simona Pichini e agli altri coautori, avevo partecipato al lavoro The complex and constantly evolving public health threat of new psychoactive substances in Italy: addressing the main functions of a national observatory of drugs. L’articolo ricostruiva l’evoluzione delle NPS e sottolineava la necessità di un sistema capace di intercettare tempestivamente nuovi segnali, integrarli e trasformarli in informazioni utili alla sanità pubblica [1].
Nel 2026 quello studio viene citato da Aquilina, Busardò, Pichini, Bambagiotti e Graziano nel lavoro Legal responses to new psychoactive substances in Europe: countries inside the REITOX network, Norway, and Türkiye, dedicato non più principalmente all’osservazione del fenomeno italiano, ma al confronto dei meccanismi legislativi attraverso i quali i Paesi europei tentano di controllare le NPS [2].
Il passaggio è interessante perché mostra un’evoluzione della domanda scientifica: dalla necessità di riconoscere rapidamente il fenomeno alla necessità di capire quanto rapidamente il sistema regolatorio riesca a rispondere a ciò che la sorveglianza ha identificato.
Cosa analizza il nuovo studio europeo
Il lavoro del 2026 prende in esame i sistemi normativi dei Paesi che partecipano alla rete REITOX, comprendendo gli Stati dell’Unione europea, la Norvegia e la Türkiye. REITOX costituisce infatti la rete dei punti focali nazionali attraverso cui le informazioni sulle droghe vengono raccolte, armonizzate e scambiate a livello europeo [2].
Gli autori hanno realizzato una comparazione giuridica transnazionale, analizzando testi legislativi, procedure con cui una nuova sostanza viene sottoposta a controllo, sistemi di classificazione e raccordo con il quadro normativo europeo e internazionale [2].
L’analisi identifica differenze sostanziali.
Alcuni ordinamenti continuano a privilegiare l’inserimento individuale di ogni nuova molecola negli elenchi delle sostanze controllate. Questo modello offre un’elevata precisione giuridica: una sostanza è identificata in maniera esplicita e non vi sono ambiguità rilevanti su ciò che rientra nella norma.
Il limite è la velocità.
Quando il mercato clandestino è capace di introdurre rapidamente analoghi strutturali o nuove molecole, una procedura basata esclusivamente sull’inserimento individuale può diventare intrinsecamente reattiva.
Altri Paesi hanno quindi introdotto strumenti differenti: classificazioni generiche riferite a intere famiglie chimiche, norme sugli analoghi oppure provvedimenti temporanei ed emergenziali. Il nuovo studio sottolinea tuttavia che anche queste strategie presentano un compromesso: maggiore capacità di anticipazione può corrispondere a una minore precisione della definizione normativa o sollevare questioni di proporzionalità e applicabilità [2].
È proprio in questo punto del ragionamento che compare il lavoro del 2021.
Dove nasce il ponte scientifico
La pubblicazione del 2021 è la reference n. 17 dell’articolo di Aquilina e colleghi [2].
Non viene citata isolatamente. È inserita insieme ad altri lavori all’interno del gruppo di riferimenti [14-18], utilizzato nel paragrafo dell’Introduzione che ricostruisce i vantaggi e i limiti delle differenti risposte legislative alle NPS.
Questo dettaglio è importante per interpretare correttamente il valore della citazione.
Non significa che l’analisi normativa del 2026 derivi metodologicamente dal nostro articolo del 2021. Il nuovo lavoro utilizza una metodologia propria, basata sulla comparazione dei testi legislativi e delle procedure nazionali.
Il trasferimento della conoscenza avviene invece a un livello concettuale e istituzionale.
Il lavoro del 2021 contribuiva a descrivere le NPS come un fenomeno dinamico, caratterizzato da rapida trasformazione, disponibilità attraverso mercati transnazionali e necessità di una sorveglianza capace di mettere in relazione informazioni tossicologiche, cliniche, analitiche e istituzionali [1].
Cinque anni dopo, quella stessa dinamica costituisce una delle premesse necessarie per interrogarsi sulla capacità delle norme di evolvere alla stessa velocità.
In altre parole: se il sistema di sorveglianza individua rapidamente una nuova minaccia, quale meccanismo permette di trasformare quell’informazione in una risposta regolatoria tempestiva e giuridicamente solida?
È questo il vero nodo di congiunzione.
Il lavoro del 2021 e la logica dell’osservazione precoce
Per comprendere meglio questo passaggio occorre ricordare quale fosse il nucleo del lavoro del 2021.
L’articolo ricostruiva l’evoluzione delle nuove sostanze psicoattive da un fenomeno inizialmente circoscritto a un numero relativamente limitato di molecole, spesso presentate come alternative “legali” alle droghe controllate, verso un mercato molto più vasto, internazionalizzato e sostenuto anche dallo sviluppo dell’e-commerce [1].
Il problema non consisteva soltanto nel numero delle molecole.
Una difficoltà strutturale era rappresentata dalla velocità con cui potevano comparire sostanze sulle quali erano disponibili informazioni farmacologiche e tossicologiche incomplete. La sorveglianza tradizionale delle droghe risultava quindi insufficiente se non accompagnata da un sistema in grado di raccogliere segnali provenienti da laboratori, strutture sanitarie, tossicologie, centri antiveleni e forze dell’ordine.
Il lavoro collocava in questo quadro il Sistema Nazionale di Allerta Precoce, sviluppato per favorire il rapido scambio delle informazioni tra il livello nazionale e quello europeo [1].
Sul piano storico occorre tuttavia fare una precisazione. L’articolo del 2021 colloca l’attivazione del sistema alla fine del 2008, mentre l’attuale pagina istituzionale del Dipartimento indica il 2009 come anno di istituzione. Le fonti documentano comunque attività preparatorie e operative già nell’ultima parte del 2008; la differenza può quindi riflettere fasi diverse del processo di avvio e formalizzazione, ma questa interpretazione va mantenuta distinta dal dato documentale [1,3].
Per approfondire questa evoluzione è utile anche il precedente articolo del sito dedicato al Sistema Nazionale di Allerta Precoce contro la diffusione delle nuove sostanze psicoattive.
Dalla segnalazione alla decisione
Un Early Warning System non è, di per sé, una norma.
La sua funzione è produrre e organizzare conoscenza operativa: identificare una sostanza, verificare il segnale, raccogliere informazioni sulla sua presenza, valutarne gli effetti e far circolare rapidamente i dati verso gli organismi competenti.
Il livello regolatorio viene dopo.
Ed è precisamente questa sequenza a rendere interessante il confronto tra il 2021 e il 2026.
Il nuovo articolo mostra che l’efficacia complessiva della risposta non dipende solamente dalla capacità di identificare precocemente una NPS, ma anche dalla presenza di procedure normative capaci di trasformare rapidamente il segnale in una decisione [2].
In Europa il sistema si è progressivamente rafforzato. Il Regolamento (UE) 2017/2101 intervenne sullo scambio di informazioni, sull’allerta precoce e sulla valutazione del rischio delle NPS; la Direttiva (UE) 2017/2103 modificò la definizione europea di “drug” per includervi le nuove sostanze psicoattive sottoposte alle procedure previste [4,5].
Qui è necessaria un’ulteriore precisazione di aggiornamento: il Regolamento 2017/2101 non è più in vigore dal 1° luglio 2024, essendo stato superato dal nuovo quadro introdotto dal Regolamento (UE) 2023/1322, che istituisce l’European Union Drugs Agency – EUDA e amplia il mandato della precedente EMCDDA [6]. La Direttiva 2017/2103 resta invece in vigore.
Non si tratta di una contraddizione del lavoro del 2026: gli autori presentano il Regolamento 2017/2101 come una tappa dell’evoluzione normativa e richiamano successivamente proprio il Regolamento 2023/1322 [2].
Perché il problema è ancora più attuale nel 2026
Il contesto epidemiologico continua a cambiare.
Il nuovo studio utilizza i dati europei disponibili durante la preparazione del manoscritto e riferisce che nel 2024 erano circa 1.000 le NPS sottoposte a monitoraggio [2].
La Relazione europea sulla droga 2026, pubblicata dall’EUDA il 9 giugno 2026, permette oggi di aggiornare ulteriormente il quadro: alla fine del 2025 l’Agenzia monitorava 1.050 nuove sostanze psicoattive, 50 delle quali segnalate per la prima volta in Europa proprio nel 2025 [7].
Non è quindi corretto interpretare la diminuzione del numero annuale di nuove molecole rispetto al picco osservato nello scorso decennio come la fine del problema.
La stessa EUDA segnala una trasformazione qualitativa del mercato.
Accanto alla varietà delle sostanze stanno assumendo rilevanza composti di elevata potenza, tra cui nuovi oppioidi sintetici. Dal 2009 al 2025 sono stati identificati in Europa 95 nuovi oppioidi; sette sono stati notificati per la prima volta nel solo 2025 e sei appartenevano a categorie di elevata potenza, comprendenti nitazeni e orfine [7].
Anche i catinoni sintetici rappresentano un caso emblematico: l’EUDA riferisce quantitativi molto elevati e una crescente integrazione con i mercati degli stimolanti tradizionali [7].
Questi sviluppi rafforzano il significato del ponte tra i due lavori: il problema regolatorio nasce dalla biologia, dalla chimica e dall’epidemiologia del mercato reale.
Una normativa può essere formalmente perfetta e tuttavia risultare tardiva se la sostanza che deve disciplinare viene rapidamente sostituita da un analogo.
Il ruolo di REITOX ed EUDA
Un secondo elemento di continuità riguarda lo scambio delle informazioni.
L’analisi del 2026 sottolinea la funzione dei punti focali REITOX nell’alimentare il sistema europeo e nel sostenere il processo di individuazione e valutazione delle minacce [2].
Con la nascita dell’EUDA il modello europeo si è ulteriormente spostato verso un approccio che non si limita alla descrizione retrospettiva del fenomeno, ma comprende preparedness, valutazione delle minacce e strumenti di anticipazione [6].
Questo passaggio è rilevante anche per comprendere l’evoluzione italiana.
L’attuale Sistema Nazionale di Allerta Precoce raccoglie informazioni provenienti da strutture sanitarie, tossicologie cliniche e forensi, centri antiveleni, università, enti di ricerca, forze dell’ordine e altri nodi della rete. Il coordinamento operativo è assicurato attraverso la collaborazione tra il Dipartimento competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità [3].
La piattaforma NEWS-D e il monitoraggio delle nuove sostanze psicoattive rappresentano oggi l’evoluzione tecnologica di questa logica di rete.
Sorveglianza analitica e norma devono procedere insieme
Il confronto tra i due articoli permette anche di evidenziare un aspetto spesso sottovalutato.
Una sostanza non può essere regolamentata efficacemente se non viene prima identificata in maniera affidabile.
La disponibilità di metodologie analitiche aggiornate è quindi parte integrante del sistema di risposta. Una segnalazione proveniente da un’intossicazione clinica o da un sequestro deve poter essere associata a una caratterizzazione chimica sufficientemente robusta.
Questo spiega perché il sistema NPS richieda contemporaneamente tossicologia analitica, epidemiologia, medicina clinica, farmacologia, informazione forense e capacità regolatoria.
Sul sito questo versante è approfondito nelle linee di indirizzo per la determinazione delle sostanze d’abuso e delle nuove sostanze psicoattive nelle matrici biologiche, pubblicate nel 2026.
Lo stesso principio emerge quando il sistema deve affrontare sostanze ad altissima potenza, come alcuni nuovi oppioidi sintetici. Il tema è stato discusso anche nell’approfondimento dedicato a fentanyl e individuazione precoce del rischio.
Il modello italiano all’interno del problema europeo
Il lavoro del 2021 era incentrato sull’Italia. Quello del 2026 allarga la prospettiva a livello europeo.
È però importante evitare un’interpretazione eccessiva della citazione.
Il nuovo articolo non afferma che il modello italiano abbia determinato l’architettura regolatoria europea, né che il precedente lavoro costituisca l’origine delle differenti legislazioni nazionali.
Il significato traslazionale è più circoscritto e scientificamente più interessante.
L’esperienza italiana documentata nel 2021 costituisce uno dei riferimenti attraverso cui viene rappresentata la necessità di passare dall’identificazione della minaccia alla risposta istituzionale.
L’articolo del 2026 domanda successivamente come i diversi Paesi abbiano concretamente costruito quella risposta.
Il passaggio può essere sintetizzato così:
segnale → identificazione → valutazione del rischio → condivisione dell’informazione → decisione regolatoria → intervento di sanità pubblica.
Non tutte queste fasi appartengono allo stesso organismo e non tutte procedono alla stessa velocità.
Il valore dell’Early Warning System è quindi anche quello di diminuire il tempo necessario perché una minaccia ancora locale diventi visibile alle istituzioni competenti.
Limiti metodologici e cautele interpretative
Il nuovo lavoro offre un’ampia ricognizione comparativa, ma presenta inevitabilmente alcuni limiti.
Il primo deriva dall’eterogeneità dei sistemi giuridici. Termini apparentemente equivalenti possono avere conseguenze differenti nei diversi ordinamenti.
Il secondo riguarda la traduzione dei testi nazionali: gli autori segnalano che, quando non erano disponibili traduzioni ufficiali, alcuni documenti sono stati tradotti a fini analitici [2].
Un terzo limite riguarda la relazione tra normativa e risultati sanitari. Dimostrare che un sistema è più veloce nel sottoporre una sostanza a controllo non equivale automaticamente a dimostrare che esso riduca intossicazioni, mortalità o disponibilità sul mercato. Questi esiti dipendono da numerosi fattori: enforcement, mercato clandestino, capacità analitica, accesso ai servizi sanitari, comportamenti di consumo e sostituzione delle sostanze.
Va inoltre evitato un errore concettuale frequente: “legale” non significa sicuro e “controllato” non significa necessariamente eliminato dal mercato.
La regolazione costituisce uno degli strumenti della risposta, non la sua totalità.
Conclusioni
La nuova citazione del lavoro del 2021 mostra una continuità scientifica precisa.
Cinque anni fa il problema veniva osservato soprattutto dal punto di vista della minaccia dinamica rappresentata dalle NPS e della necessità di un osservatorio e di un sistema di allerta capaci di riconoscerla rapidamente.
Nel 2026 il ragionamento si sposta un passo più avanti: una volta intercettata la minaccia, quanto sono adeguati gli strumenti giuridici utilizzati dai diversi Paesi europei per trasformare l’evidenza in controllo regolatorio?
La risposta dello studio non è l’individuazione di un unico modello ideale.
Emergono invece compromessi tra rapidità e precisione, flessibilità e certezza giuridica, autonomia nazionale e armonizzazione europea.
In questo quadro, il lavoro del 2021 non rappresenta semplicemente una citazione bibliografica aggiuntiva. Costituisce uno dei riferimenti che documentano il problema a monte: la velocità e l’imprevedibilità delle nuove sostanze psicoattive.
È da quel problema che deriva la necessità di integrare tossicologia, sorveglianza, Early Warning System, REITOX, EUDA e strumenti normativi.
Ed è proprio questa integrazione — più che la sola capacità di aggiungere nuove molecole a una tabella — a rappresentare una delle principali sfide della politica europea sulle droghe.
Bibliografia e approfondimenti
Fonti scientifiche e istituzionali
[1] Graziano S, Zaami S, Tittarelli R, Pichini S, Sciotti M, Berretta P, et al. The complex and constantly evolving public health threat of new psychoactive substances in Italy: addressing the main functions of a national observatory of drugs. Ann Ist Super Sanità. 2021;57(2):144-150. DOI: 10.4415/ANN_21_02_06. Scheda ufficiale Annali ISS
[2] Aquilina V, Busardò FP, Pichini S, Bambagiotti G, Graziano S. Legal responses to new psychoactive substances in Europe: countries inside the REITOX network, Norway, and Türkiye. Ann Ist Super Sanità. 2026;62(2):100-114. DOI: 10.4415/ANN_26_02_02. PMID: 42307124. PubMed
[3] Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze. Sistema Nazionale di Allerta Precoce. Pagina istituzionale
[4] European Parliament and Council. Regulation (EU) 2017/2101 of 15 November 2017 concerning information exchange, early warning and risk assessment of new psychoactive substances. Atto non più in vigore dal 1° luglio 2024. EUR-Lex
[5] European Parliament and Council. Directive (EU) 2017/2103 of 15 November 2017 amending Framework Decision 2004/757/JHA to include new psychoactive substances in the definition of drug. EUR-Lex
[6] European Parliament and Council. Regulation (EU) 2023/1322 of 27 June 2023 on the European Union Drugs Agency (EUDA). EUR-Lex
[7] European Union Drugs Agency. New psychoactive substances – the current situation in Europe. European Drug Report 2026. EUDA – European Drug Report 2026
Approfondimenti interni
[PB1] Paolo Berretta. NPS e normative nei paesi della rete REITOX. Leggi l’approfondimento
[PB2] Paolo Berretta. Droga: il 2025 del NEWS-D. Leggi l’approfondimento
[PB3] Paolo Berretta. Sistema Nazionale di Allerta Precoce: il progetto contro la diffusione delle nuove sostanze psicoattive. Leggi l’approfondimento
[PB4] Paolo Berretta. Linee di indirizzo per la determinazione delle sostanze d’abuso e nuove sostanze psicoattive nelle matrici biologiche. Leggi l’approfondimento
[PB5] Paolo Berretta. Fentanyl: un allarme anticipato dalla ricerca. Leggi l’approfondimento