E’ ancora viva l’attenzione di molta gente sulla questione della canapa legale (light)i cui derivati venduti nei cosiddetti cannabis shop continuano ad essere oggetto di sequestri da parte delle forze di polizia. Tema, questo delle droghe, dello spaccio, del consumo sempre più diffuso tra i giovani e della criminalità organizzata e di strada collegate al narcotraffico, che è stato oggetto di un recente, autorevole intervento del Capo della Polizia Gabrielli che, pochi giorni fa, nella comunità di San Patrignano ha parlato di “.. uno sdoganamento culturale della droga molto pericoloso…”. Opinione condivisibile e sono decisamente da respingere le lagnanze di tutti quegli imprenditori del “fiore light” che rischierebbero il tracollo delle loro attività (alcune centinaia in tutto il Paese) per i sequestri che proseguono.

Sulla commercializzazione al pubblico di foglie, inflorescenze,olio e resina ottenuti dalla coltivazione della canapa sativa è intervenuta, infatti, appena tre mesi fa la Corte di Cassazione Penale ( sentenza n.30475 del 10 luglio 2019) che, a Sezioni Riunite, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze,olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge n.242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, n.d.r.) che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa  delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ai sensi dell’art.17 della direttiva 2002/53/CE del consiglio del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente sette categorie di derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati…( tra cui, alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline di settore, semilavorati, quali fibra, canapulo ( residuo legnoso), polveri, cippato (biomassa ligno-cellulosica), oli e carburanti per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori tra cui quello energetico, materiale destinato alla pratica del sovescio ( pratica agronomica per aumentare la fertilità del terreno), materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia, per la bonifica di siti inquinati ecc… n.d.r.)”.

Sicché, secondo la Suprema Corte “..la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L. quali foglie, inflorescenze, olio,  resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art.73 , DPR n.309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti), anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art.4, commi 5 e 7, legge n.242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”. Occorre, in sostanza, verificare la rilevanza penale della singola cessione ma forse questo potere di stabilire l’efficacia drogante sarebbe meglio che venisse stabilito dal legislatore per evitare le inevitabili interpretazioni che potranno fare i giudici di merito in mancanza di una norma generale che stabilisca le coordinate idonee a configurare l’effetto psicotropo della sostanza. Nell’attesa, sarebbe auspicabile una profonda riflessione sulla politica antidroga nel nostro Paese che privilegiasse l’aspetto della prevenzione e della tutela della salute di tutti, in particolare dei giovani e giovanissimi sempre più oggetto di “attenzioni” da ignobili spacciatori, anche insospettabili, che vendono droghe a buon mercato per ampliare la domanda.

 

Per il sito paoloberretta.com – Dott. Piero Innocenti
(Dirigente generale della Polizia di Stato a riposo, Questore in alcune importanti città italiane ha avuto una pluriennale esperienza nella Direzione Centrale per i Servizi Antidroga svolgendo anche servizio in Colombia come esperto).