Il nuovo assetto del sistema nazionale di allerta rapida
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 204 del 3 settembre 2026, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2026, n. 156 definisce in maniera organica i compiti e l’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe – NEWS-D. Il provvedimento entra in vigore il 18 settembre 2026.
D.P.C.M. 7 luglio 2026, n. 156 – testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale
Il nuovo Regolamento disciplina l’assetto organizzativo del Sistema, i flussi informativi, le modalità di segnalazione e il processo attraverso il quale le informazioni di interesse vengono raccolte, verificate, valutate e, quando necessario, trasformate in comunicazioni, informative o allerte destinate alla rete sanitaria e istituzionale.
Ai sensi dell’articolo 2, il NEWS-D è istituito presso il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta. Opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato ed è finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, nonché all’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea in materia.
Dal SNAP del 2009 al NEWS-D: un’evoluzione, non la nascita di un nuovo sistema
Il D.P.C.M. 156/2026 non rappresenta l’inizio dell’esperienza italiana nel campo dell’early warning sulle droghe.
Il Sistema nazionale di allerta ha infatti una storia che risale al 2009, quando il Dipartimento competente della Presidenza del Consiglio dei ministri sviluppò il Sistema Nazionale di Allerta Precoce – SNAP, nel quadro dell’attuazione delle disposizioni europee allora dedicate in particolare alle nuove sostanze psicoattive.
La stessa pagina istituzionale del Dipartimento ricostruisce esplicitamente questa origine, indicando il 2009 come anno di istituzione del Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida.
Per approfondire la precedente configurazione del Sistema e il ruolo svolto nella sorveglianza delle nuove sostanze psicoattive è utile anche la ricostruzione dedicata al Sistema Nazionale di Allerta Precoce e al progetto contro la diffusione delle NPS.
Approfondimento: Sistema Nazionale di Allerta Precoce e nuove sostanze psicoattive
Il riferimento al 2025, pertanto, non deve essere interpretato come data di nascita dell’early warning italiano. Rappresenta invece una fase successiva di formalizzazione legislativa e ridefinizione del Sistema, coerente con il nuovo quadro europeo.
Dal monitoraggio delle NPS a un sistema di allerta sulle droghe più ampio
Il precedente SNAP si era sviluppato in un contesto europeo fortemente concentrato sull’identificazione e sullo scambio rapido di informazioni relative alle nuove sostanze psicoattive – NPS.
L’evoluzione del mercato delle droghe, delle minacce sanitarie e del quadro normativo europeo ha progressivamente ampliato questa prospettiva.
Un approfondimento specifico sulla relazione tra sistema di allerta, NPS e normativa europea permette di ricostruire questo passaggio anche nella sua dimensione scientifica e regolatoria.
Approfondimento: NPS, sistema di allerta e norme europee
Con il Regolamento (UE) 2023/1322 è stata istituita l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe – EUDA, che dal 2 luglio 2024 ha sostituito l’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA.
Il nuovo mandato dell’Agenzia ha rafforzato le capacità europee di monitoraggio, preparazione e risposta alle minacce correlate alle droghe.
Regolamento (UE) 2023/1322 istitutivo dell’EUDA – EUR-Lex
È importante sottolineare che l’Early Warning System on New Psychoactive Substances – EWS, specificamente dedicato alle NPS, continua a esistere. Ad esso si affianca il nuovo European Drug Alert System – EDAS, destinato alle minacce gravi correlate alle droghe in senso più ampio.
Il D.P.C.M. 156/2026 richiama espressamente entrambi i sistemi e stabilisce tra gli obiettivi del NEWS-D lo scambio di informazioni con EWS ed EDAS attraverso il Punto focale nazionale.
European Drug Alert System – EUDA
Il passaggio dal precedente SNAP al NEWS-D deve quindi essere interpretato all’interno di questa evoluzione: non come semplice cambiamento della denominazione, ma come ampliamento del paradigma dell’allerta nazionale.
La formalizzazione normativa del NEWS-D
Con l’introduzione dell’articolo 14-bis nel D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il legislatore ha formalizzato nel Testo Unico sugli stupefacenti la nuova configurazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe – NEWS-D.
Il passaggio normativo non cancella la continuità con il Sistema attivo dal 2009: ne consolida piuttosto il ruolo e ne amplia formalmente il perimetro, in coerenza con il nuovo assetto europeo.
Un precedente approfondimento dedicato all’attività del NEWS-D consente di contestualizzare l’evoluzione recente del Sistema e i risultati della sorveglianza nazionale.
Approfondimento: Droga, il 2025 del NEWS-D
Il D.P.C.M. 156/2026 completa questo processo definendo compiti, organizzazione, responsabilità dei soggetti coinvolti, modalità di segnalazione e procedure di produzione e diramazione dei documenti di output.
Gli obiettivi del NEWS-D
L’articolo 3 del Regolamento individua una pluralità di obiettivi strettamente interconnessi.
Il NEWS-D deve anzitutto individuare precocemente e valutare situazioni di potenziale rischio, pericolo o danno per la salute pubblica associate alle sostanze rientranti nel proprio campo di osservazione.
Il Sistema deve inoltre informare o allertare i centri collaborativi, fornire supporto al Servizio Sanitario Nazionale, individuare e monitorare tendenze emergenti e nuove modalità di assunzione, sorvegliare la presenza delle sostanze sul territorio nazionale, assicurare lo scambio di informazioni con EWS ed EDAS e contribuire alle azioni di contrasto relative alla diffusione e alla cessione illecita delle sostanze di interesse.
La funzione del NEWS-D non si esaurisce quindi nella semplice identificazione chimica di una molecola. Il valore del Sistema consiste nell’integrare informazione analitica, valutazione tossicologica, quadro clinico e conoscenza della diffusione del fenomeno, trasformando questi elementi in una valutazione utile alla tutela della salute pubblica.
Il NEWS-D non riguarda soltanto le nuove sostanze psicoattive
Uno degli aspetti più significativi del nuovo assetto è l’ampliamento del campo di osservazione.
Il Sistema continua naturalmente a monitorare le NPS, ma comprende anche precursori, sostanze a rischio, sostanze inserite nella lista di monitoraggio intensivo dell’EUDA e sostanze stupefacenti già sottoposte a controllo, quando ricorrano le condizioni di interesse definite dal Regolamento.
Questo significa che una sostanza già nota e tabellata può assumere rilevanza per il NEWS-D quando si manifestino fenomeni nuovi o anomali: modificazioni significative della composizione, livelli di concentrazione di particolare rilievo, associazioni con altre sostanze, presenza di adulteranti o sostanze da taglio pericolose, nuove modalità di assunzione o nuovi pattern di consumo.
L’ampliamento è particolarmente importante di fronte a mercati illegali caratterizzati da una crescente capacità di modificare composizione e presentazione dei prodotti. Il tema degli oppioidi sintetici ad alta potenza, ad esempio, mostra concretamente perché un sistema moderno di early warning debba poter intercettare non soltanto molecole formalmente nuove, ma anche nuove minacce derivanti dalla presenza, dall’adulterazione o dall’uso inatteso di sostanze già conosciute.
Approfondimento: fentanyl e ruolo dell’allerta precoce
Una rete fondata su competenze differenti ma integrate
Il NEWS-D è organizzato attraverso centri collaborativi di primo livello e centri collaborativi di secondo livello.
La struttura di primo livello integra tre aree di competenza fondamentali: Istituto Superiore di Sanità, per gli aspetti bio-tossicologici e chimico-tossicologici; Centri Antiveleni designati, per gli aspetti clinico-tossicologici; Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – DCSA, per le funzioni attribuite dal Regolamento relative alle informazioni provenienti dalle Forze di polizia e alla diffusione delle sostanze.
La valutazione del segnale deriva quindi dall’analisi congiunta delle informazioni prodotte da queste diverse componenti. L’articolo 9 stabilisce espressamente che la determinazione della pericolosità avviene attraverso una valutazione bio-tossicologica, chimico-tossicologica e clinico-tossicologica, condotta mediante l’analisi e l’approfondimento congiunto dei dati da parte dei tre centri collaborativi di primo livello.
Il ruolo del Dipartimento
Il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina il NEWS-D.
L’articolo 11 stabilisce inoltre che il Dipartimento può individuare un soggetto pubblico o ente pubblico di cui avvalersi per la gestione del Sistema, purché operante nel settore e dotato delle competenze e dei collegamenti nazionali e internazionali richiesti.
Attraverso il Punto focale nazionale, il Dipartimento recepisce le segnalazioni provenienti da EUDA e da altri organismi europei e internazionali e mette a disposizione degli stessi le informazioni prodotte dal NEWS-D.
Il Dipartimento mantiene inoltre una responsabilità determinante nel processo di comunicazione: i documenti di output del NEWS-D devono essere approvati dal Dipartimento prima della diramazione.
Il ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità
L’Istituto Superiore di Sanità – ISS è individuato dal Regolamento quale centro collaborativo di primo livello referente per gli aspetti bio-tossicologici e chimico-tossicologici.
L’ISS riceve dal NEWS-D i dati e le informazioni di propria competenza provenienti dai centri collaborativi e ne effettua la verifica e la convalida, anche attraverso analisi di conferma nei casi previsti.
L’Istituto collabora con il centro referente per gli aspetti clinico-tossicologici e con la DCSA, effettua la valutazione bio-tossicologica e chimico-tossicologica e partecipa all’analisi congiunta delle informazioni e all’individuazione della tipologia di documento di output.
Per mantenere la massima precisione istituzionale, occorre distinguere la titolarità normativa delle funzioni dall’organizzazione interna dell’Istituto: il D.P.C.M. attribuisce formalmente questi compiti all’ISS. Nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituto, le attività relative al Sistema fanno riferimento al Centro Nazionale Dipendenze e Doping – CNDD.
La gestione operativa del NEWS-D e l’avvalimento dell’ISS
Particolare rilevanza assume l’articolo 23.
Nelle more del perfezionamento della procedura per l’individuazione del soggetto gestore prevista dall’articolo 11, il Dipartimento si avvale dell’ISS per la gestione del NEWS-D.
In questa fase l’Istituto, per conto del Dipartimento, assicura il coordinamento del NEWS-D, il flusso informativo e la gestione delle fasi del processo di allerta; gestisce il dispositivo informatico dedicato e cura l’aggiornamento delle mailing list dei centri collaborativi e degli altri destinatari.
L’ISS raccoglie inoltre le segnalazioni provenienti da EUDA e dagli altri organismi competenti, assicura il coordinamento operativo dei dati, elabora i documenti di output nei casi di propria competenza e li dirama dopo l’approvazione del Dipartimento. Supporta inoltre il Punto focale nazionale nella predisposizione dei documenti destinati a EUDA.
Questa disposizione consente di distinguere chiaramente i due livelli: il Dipartimento mantiene il coordinamento istituzionale del Sistema, mentre l’ISS, nell’attuale regime di avvalimento, ne assicura la gestione e il coordinamento operativo per conto del Dipartimento.
Il ruolo dei Centri Antiveleni
I Centri Antiveleni – CAV designati rappresentano il riferimento di primo livello per gli aspetti clinico-tossicologici.
Il Regolamento richiede che i CAV designati assicurino un’operatività continuativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, dispongano di laboratori specialistici per analisi chimico-tossicologiche di screening e conferma e possiedano competenze specialistiche nella valutazione delle intossicazioni e delle NPS.
Nel NEWS-D essi verificano correttezza e completezza delle segnalazioni cliniche, ne effettuano la convalida, svolgono la valutazione clinico-tossicologica e partecipano, insieme a ISS e DCSA, alla scelta della tipologia di documento di output.
Il contributo clinico è essenziale perché il significato sanitario di un’identificazione analitica non può essere valutato indipendentemente dagli effetti osservati sull’uomo, dalla gravità delle manifestazioni e dall’andamento epidemiologico dei casi.
La DCSA e il raccordo con le Forze di polizia
La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – DCSA costituisce la terza componente di primo livello e garantisce il raccordo informativo tra NEWS-D e Forze di polizia.
Nell’ambito delle proprie competenze, acquisisce, verifica e integra informazioni derivanti da sequestri, accertamenti e attività delle Forze di polizia, mettendo a disposizione elementi utili alla comprensione della presenza e della diffusione territoriale delle sostanze.
La DCSA partecipa quindi alla valutazione congiunta del rischio insieme all’ISS e ai CAV e rappresenta anche il canale attraverso il quale i documenti NEWS-D destinati agli uffici, reparti e laboratori delle Forze di polizia vengono diramati.
L’integrazione di questi dati con le evidenze cliniche e tossicologiche consente di comprendere non soltanto che cosa è stato identificato, ma anche dove, con quale frequenza e all’interno di quale fenomeno emergente.
I centri collaborativi di secondo livello
La rete viene completata dai centri collaborativi di secondo livello, che costituiscono una componente fondamentale per la raccolta dei segnali provenienti dal territorio.
Possono rientrare in questa categoria istituti di medicina legale, laboratori universitari di tossicologia forense, strutture di emergenza, laboratori delle Forze di polizia, amministrazioni competenti, enti, agenzie, associazioni scientifiche e altri soggetti individuati secondo le condizioni stabilite dalla normativa.
La loro funzione è decisiva perché un sistema di allerta può operare efficacemente soltanto se dispone di una rete capace di rilevare e trasmettere rapidamente segnali clinici, analitici e informativi sufficientemente solidi per essere sottoposti alla successiva fase di verifica.
La qualità del dato analitico
Nel NEWS-D la qualità della segnalazione è strettamente legata alla qualità dell’analisi.
Il Regolamento dedica specifica attenzione ai requisiti dei laboratori, alla tracciabilità delle procedure, alla qualità delle metodiche e alla capacità di effettuare analisi sufficientemente affidabili da sostenere il processo di valutazione.
L’ISS può inoltre effettuare controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti minimi previsti per i laboratori appartenenti alla rete.
Il tema della determinazione delle sostanze d’abuso e delle nuove sostanze psicoattive nelle matrici biologiche è strettamente collegato a questo aspetto: screening, analisi di conferma, validazione dei metodi, controllo di qualità e corretta interpretazione del risultato costituiscono presupposti essenziali per produrre informazioni utilizzabili all’interno di un sistema di early warning.
Approfondimento: determinazione delle sostanze d’abuso e delle NPS nelle matrici biologiche
Quando una segnalazione assume interesse per il NEWS-D
Il Regolamento introduce criteri specifici per individuare i campioni e i fenomeni che devono essere portati all’attenzione del Sistema.
Per i campioni non biologici possono assumere rilevanza, tra gli altri elementi, l’identificazione di una NPS o di un precursore, la presenza di associazioni con altre sostanze psicoattive o tossicologicamente attive, adulteranti o sostanze da taglio pericolose, nuove modalità di assunzione, fenomeni di sequestro atipici o anomalie quantitative nella concentrazione del principio attivo.
Per i campioni biologici assumono particolare importanza l’identificazione di sostanze di interesse in casi clinici o forensi di intossicazione o decesso, nonché l’eventuale comparsa di serie di casi riconducibili allo stesso fenomeno.
Le segnalazioni basate sui criteri qualitativi devono essere effettuate tempestivamente e comunque senza ritardo; per specifiche segnalazioni quantitative è prevista almeno una trasmissione mensile in forma aggregata.
Una segnalazione standardizzata e verificabile
La raccolta delle informazioni avviene attraverso una scheda dedicata nel dispositivo informatico del NEWS-D.
Per i campioni non biologici vengono raccolti elementi relativi al reperto, al contesto del sequestro, alle tecniche analitiche adottate, alle sostanze identificate e ai parametri utilizzati per l’identificazione.
Per i campioni biologici devono invece essere disponibili informazioni sufficienti a circostanziare l’intossicazione o il decesso, risultati analitici confermati, elementi di interpretazione clinico-tossicologica e, quando disponibili, tracciati analitici.
La standardizzazione delle informazioni riduce l’eterogeneità del dato e permette ai centri di primo livello di effettuare una valutazione più robusta e comparabile.
Dal segnale alla valutazione del rischio
Il processo operativo disciplinato dall’articolo 9 segue una sequenza precisa.
Una segnalazione viene inizialmente acquisita dal dispositivo informatico e trasmessa a ISS, CAV designati e DCSA. Le diverse strutture procedono alla verifica e alla convalida nell’ambito delle rispettive competenze.
Segue la valutazione congiunta bio-tossicologica, chimico-tossicologica e clinico-tossicologica, dalla quale deriva la determinazione della pericolosità e la scelta del documento di output.
Il documento viene quindi elaborato dai centri collaborativi di primo livello, approvato dal Dipartimento, diramato ai destinatari individuati e successivamente sottoposto a monitoraggio degli esiti.
In termini operativi, il processo può essere sintetizzato come:
segnalazione → verifica → convalida → valutazione congiunta → individuazione dell’output → elaborazione → approvazione del Dipartimento → diramazione → monitoraggio degli esiti.
Comunicazione EUDA, informativa, informativa rapida e allerta
L’articolo 10 distingue con precisione quattro tipologie di documenti.
La Comunicazione EUDA è un documento mensile e non urgente utilizzato per condividere le informazioni sulle NPS notificate in Europa.
L’Informativa è anch’essa un documento non urgente ed è finalizzata alla condivisione di dati e informazioni utili con i centri collaborativi e con determinati servizi del SSN.
L’Informativa rapida, nonostante la denominazione, è qualificata dal Regolamento come documento a carattere di non urgenza, adottato quando viene identificato un rischio emergente per la salute pubblica che non raggiunge un livello tale da richiedere l’allertamento del settore dell’urgenza.
L’Allerta rappresenta invece il documento a carattere di urgenza, finalizzato a informare tempestivamente e senza ritardo i centri collaborativi, il SSN e gli ulteriori enti e istituzioni individuati in funzione della necessità.
I tre gradi di allerta NEWS-D
Le allerte vengono classificate secondo tre livelli crescenti di rischio per la salute pubblica.
L’allerta di grado 1 corrisponde a un rischio potenziale ed è riferita all’individuazione delle sostanze contemplate dal Regolamento in campioni biologici relativi a casi clinici o forensi di intossicazione o decesso verificatisi nel territorio dell’Unione europea o in ambito internazionale.
L’allerta di grado 2 corrisponde a un rischio moderato ed è prevista per sostanze rilevate in campioni non biologici o in campioni biologici relativi a casi clinici o forensi di intossicazione nel territorio nazionale, in grado di provocare disturbi temporanei o permanenti non letali.
L’allerta di grado 3 identifica un rischio elevato ed è prevista in presenza delle condizioni indicate dal Regolamento associate a decessi sul territorio nazionale. Può essere adottata anche in assenza di decessi qualora le intossicazioni correlate evidenzino, per frequenza e gravità, un impatto significativo e in crescita sulla salute pubblica.
Quest’ultima previsione è particolarmente importante perché dimostra che il massimo livello di allerta non dipende esclusivamente dalla presenza di un evento fatale: anche l’andamento di un fenomeno di intossicazione può giustificare una risposta di grado 3 quando il suo impatto sanitario diventa sufficientemente grave e crescente.
Il tema dei decessi droga-correlati, della loro definizione e delle modalità con cui vengono rilevati rappresenta quindi un ulteriore elemento utile per comprendere la complessità della sorveglianza epidemiologica associata alle droghe.
Approfondimento: Decessi Droga-Correlati, definizione e modalità di rilevazione
Il raccordo con EUDA e con i sistemi europei
La dimensione nazionale del NEWS-D è strettamente collegata alla rete europea.
Il Punto focale nazionale garantisce lo scambio delle informazioni con l’Early Warning System sulle NPS – EWS e con l’European Drug Alert System – EDAS.
Il D.P.C.M. prevede quindi un sistema bidirezionale: l’Italia riceve dall’EUDA informazioni e segnalazioni provenienti dal contesto europeo e internazionale e, parallelamente, trasmette all’Agenzia europea le informazioni nazionali validate e rilevanti ai fini dei suoi compiti.
Questa interconnessione è essenziale perché una minaccia droga-correlata può manifestarsi inizialmente in un singolo Paese e successivamente interessare altri territori.
NEWS-D e aggiornamento delle tabelle del D.P.R. 309/1990
Il processo di allerta e il procedimento amministrativo di aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti devono essere tenuti distinti.
L’articolo 9 stabilisce che gli esiti delle attività di verifica e valutazione aventi ad oggetto NPS possono costituire elementi utili alla formazione del parere richiesto all’ISS ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D.P.R. 309/1990.
Il NEWS-D può quindi produrre evidenze scientifiche utili anche nell’ambito dei processi di controllo normativo, ma l’emissione di un’allerta non comporta automaticamente l’inserimento della sostanza nelle tabelle.
La distinzione è importante perché il processo di early warning risponde prioritariamente a esigenze di sanità pubblica e gestione tempestiva del rischio, mentre l’aggiornamento delle tabelle segue lo specifico procedimento amministrativo previsto dal Testo Unico.
Anonimizzazione, tutela e uso delle informazioni
Il NEWS-D opera secondo specifiche regole di tutela dei dati.
Il Regolamento stabilisce che il Sistema raccoglie e trasmette dati anonimizzati e non contiene dati personali, compresi quelli relativi ai casi di intossicazione e decesso.
Le informazioni presenti nel dispositivo informatico devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali previste dal Regolamento.
Sono inoltre disciplinate proprietà, pubblicazione e divulgazione dei dati, aspetti particolarmente rilevanti in un sistema nel quale informazioni provenienti da laboratori, strutture sanitarie e Forze di polizia possono contribuire alla produzione di documenti destinati alla rete nazionale.
NEWS-D e conoscenza del fenomeno delle dipendenze
Il NEWS-D rappresenta un sistema specificamente orientato alla rilevazione e valutazione tempestiva delle minacce droga-correlate, ma le informazioni che produce si inseriscono in un quadro epidemiologico e di sanità pubblica più ampio.
La lettura del fenomeno richiede infatti di integrare i dati sulle nuove sostanze, sui sequestri, sulle intossicazioni, sugli accessi ai servizi e sui decessi con gli altri indicatori disponibili a livello nazionale.
In questa prospettiva, la Relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze rappresenta uno degli strumenti fondamentali per contestualizzare l’evoluzione dei consumi, dei danni sanitari e delle risposte istituzionali.
Approfondimento: Dipendenze in Italia, la Relazione 2026
Dal sistema del 2009 al nuovo NEWS-D
Il D.P.C.M. 156/2026 rappresenta quindi una tappa fondamentale nell’evoluzione del sistema italiano di allerta sulle droghe, ma non il suo punto di partenza.
L’esperienza nazionale prende avvio nel 2009 con il SNAP, sviluppato nel quadro dell’early warning europeo allora fortemente concentrato sulle nuove sostanze psicoattive.
L’evoluzione del fenomeno droga, la trasformazione dell’EMCDDA in EUDA, l’ampliamento del mandato europeo e l’introduzione dell’European Drug Alert System – EDAS hanno successivamente esteso la prospettiva dell’allerta oltre le sole NPS.
Il NEWS-D rappresenta l’evoluzione di questa esperienza: conserva la capacità di identificare e valutare rapidamente le nuove sostanze psicoattive, ma opera oggi all’interno di un perimetro più ampio, che comprende anche altre sostanze e fenomeni emergenti in grado di generare un rischio per la salute pubblica.
Il nuovo Regolamento consolida questo modello definendo responsabilità e procedure e integrando l’azione del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, dell’Istituto Superiore di Sanità, dei Centri Antiveleni, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, delle Forze di polizia e dei centri collaborativi territoriali, nel costante raccordo con EUDA.
La forza del NEWS-D risiede proprio nella capacità di mettere in relazione informazioni di natura differente: identificazione analitica, valutazione tossicologica, osservazione clinica e dati sulla diffusione del fenomeno.
L’obiettivo finale è trasformare questi segnali in una conoscenza tempestiva e condivisa, capace di sostenere decisioni rapide e scientificamente fondate e di rafforzare la capacità del sistema sanitario e istituzionale di rispondere alle minacce droga-correlate.
Fonte normativa primaria: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2026, n. 156, “Regolamento recante definizione dei compiti e dell’organizzazione del sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)”, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 204 del 3 settembre 2026. Entrata in vigore: 18 settembre 2026.
Consulta il testo integrale del D.P.C.M. 156/2026 in Gazzetta Ufficiale