In questi primi cinque mesi del 2020 le forze di polizia hanno sequestrato in tutto il territorio nazionale 13.211 piante di cannabis trovate, per lo più, in scantinati delle abitazioni, nei terrazzi e giardini di casa, nei sottotetti, in alcuni casi addirittura negli armadi. in appezzamenti di campi ed altro.
Coltivazioni “domestiche” che negli ultimi anni si sono particolarmente diffuse nel nostro paese tanto da interessare, mensilmente, fino a novanta province. Nel corso di quest’anno si è ridotto notevolmente il numero delle “scoperte” mensili, mediamente, in 24 province nei primi quattro mesi, aumentate a 56 a maggio ( numeri ridotti in conseguenza delle minori operazioni antidroga svolte nel periodo della nota emergenza sanitaria). In tutti questi casi la polizia giudiziaria ha proceduto alla denuncia all’a.g. delle persone indagate per il reato di coltivazione di piante stupefacenti.
Tuttavia, nella giurisprudenza della Cassazione, la nozione giuridica della “coltivazione” di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti, ha determinato negli anni due differenti indirizzi. In particolare, secondo un primo orientamento, non sarebbe sufficiente la semplice coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che maturata, abbia raggiunto la minima capacità drogante, ma occorre accertare che tale attività sia in concreto idonea a ledere la salute pubblica e a favorire la circolazione della droga nel mercato. Indirizzo diverso quello secondo cui l’offensività della condotta è ricollegabile alla sua idoneità a produrre la sostanza non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre lo stupefacente nell’obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della droga.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte alla fine del 2019 che dopo attenta disamina, con la sentenza del 16 aprile 2020, n.12348, ha postulato il principio di diritto riconducibile sostanzialmente al secondo orientamento suindicato ma con la precisazione che “..devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore” (cfr. anche l’interessante articolo”Quando è configurabile il reato di coltivazione di stupefacenti”, a cura di Antonio Di Tullio D’Elisiis e Domenico Gianneli, su Rivista Penale n°5/2020, Ed.LaTribuna, Piacenza).
Spetterà,dunque, a periti e consulenti tecnici accertare se l’attività di coltivazione di piante stupefacenti soddisfi tali condizioni ma saranno importanti anche gli elementi informativi descrittivi e analitici raccolti dalla polizia giudiziaria che ha proceduto alle operazioni segnalando all’a.g. competente.
Per paoloberretta.com – Dott. Piero Innocenti
(Dirigente generale della Polizia di Stato a riposo, Questore in alcune importanti città italiane ha avuto una pluriennale esperienza nella Direzione Centrale per i Servizi Antidroga svolgendo anche servizio in Colombia come esperto).