Le polemiche degli ultimi giorni, nate dalla decisione del Ministro dell’Interno di esercitare controlli più rigorosi sugli esercizi commerciali che vendono la c.d. cannabis light, meritano qualche riflessione perché sono originate, in prevalenza, da una non adeguata conoscenza dell’argomento. Va, intanto, ricordato che il tema di una maggiore prevenzione e repressione del traffico/spaccio di stupefacenti è stato sollecitamente affrontato dal ministro dell’interno Salvini che già con altre direttive, negli ultimi mesi del 2018, aveva sollecitato tutti i Prefetti ad azioni più incisive e coordinate di controllo nei pressi delle scuole ( coinvolgendo anche le polizie locali) dove, già da tempo, operavano, sfacciatamente, molti spacciatori. Attività di polizia che ha portato in questi primi tre mesi del 2019 al sequestro di oltre 15kg di stupefacenti nel contesto del progetto indicato come “Scuole sicure”. Va anche detto che, contrariamente al passato quando si diramavano direttive senza richiedere “specifici report” sulle attività svolte e i risultati conseguiti, le direttive “Salviniane” si concludono, di norma, con l’invito (ordine) di comunicare, entro date stabilite, le risultanze e le iniziative intraprese così da poter valutare concretamente il servizio prodotto.

Così, anche l’ultima criticata direttiva( N.11013/110 (4), del 10 maggio scorso che ha come oggetto la “Commercializzazione della canapa e normativa sugli stupefacenti-Indirizzi operativi”, firmata d’ordine del Ministro dal capo di Gabinetto Piantedosi e inoltrata a tutti i Prefetti e per conoscenza al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Direttiva che scaturisce dalle “preminenti ragioni della tutela della salute e dell’ordine pubblico messe in pericolo dalla circolazione di siffatte sostanze..” dove con quest’ultima locuzione ci si riferisce ai derivati e infiorescenze della cannabis vendute in alcune centinaia di negozi in tutta Italia. La legge 2 dicembre 2016, n.242, in realtà, ammette la coltivazione della canapa nel nostro Paese ma per ottenere esclusivamente prodotti indicati nell’art.2, comma 2 e cioè alimenti e cosmetici, semilavorati come fibra, canapulo ecc, prodotti utili per la bioedilizia, coltivazioni destinate al florovivaismo ecc..

In sostanza, contrariamente a quanto detto in questi giorni sul punto e a quanto impropriamente pubblicizzato, la legge suddetta non consente la vendita di derivati e infiorescenze della canapa negli esercizi commerciali ( né on line) “..in quanto potenzialmente destinate al consumo personale, in quantità significative da un punto di vista psicotropo e stupefacente, attraverso il fumo o analoga modalità di assunzione”. Opportune, quindi, a mio parere, alcune singole iniziative prese nelle settimane passate in alcune zone del Paese (Macerata, in particolare) dalle forze di polizia per vietare la libera vendita di tali prodotti. Doverosa, dopo le pluriennali disattenzioni sul tema, la direttiva del Ministro dell’Interno con cui si sollecita “..un’appropriata analisi del fenomeno..” sottoponendo la questione all’attenzione dei Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ( in composizione allargata ai rappresentanti della magistratura locale). Sulla scorta di tale analisi si potrà, quindi, “declinare un programma straordinario di prevenzione di eventuali comportamenti vietati da parte degli operatori commerciali, specialmente se diretti verso le categorie più vulnerabili degli adolescenti”.Le droghe, i fenomeni delinquenziali collegati, sono un problema serissimo per la salute pubblica la sicurezza. Continuare a sottovalutare quell’insidioso processo di narcotizzazione che va avanti da troppo tempo sarebbe il più grave e imperdonabile errore.

 

Per il sito paoloberretta.com – Dott. Piero Innocenti
(Dirigente generale della Polizia di Stato a riposo, Questore in alcune importanti città italiane ha avuto una pluriennale esperienza nella Direzione Centrale per i Servizi Antidroga svolgendo anche servizio in Colombia come esperto).